21/nov/2009

Il Cavaliere e la favola dei 106 processi

Da LaRepubblica.it

di Giuseppe D'avanzo

SI dice: il processo sia "breve" e se questa rapidità cancella i processi di Silvio Berlusconi sia benvenuta perché contro quel poveruomo, dopo che ha scelto la politica (1994), si è scatenato un "accanimento giudiziario" con centinaia di processi.

Al fondo della diciottesima legge ad personam, favorevole al capo del governo c'è soltanto uno schema comunicativo, fantasioso, perché privo di ogni connessione con la realtà. È indiscutibile che un giudizio debba avere una ragionevole durata per non diventare giustizia negata (per l'imputato innocente, per la vittima del reato). "Processo breve", però, è soltanto un'efficace formula di marketing politico-commerciale. Nulla di più. Per credere che dia davvero dinamismo ai dibattimenti, bisogna dimenticare che le nuove regole (durata di sei anni o morte del processo) sono un imbroglio, se non si migliorano prima codice, procedura, organizzazione giudiziaria. Sono una rovina per la credibilità del "sistema Italia", se definiscono "non gravi" i reati economici come la corruzione. Con il tempo, la ragione privatissima del disegno di legge è diventata limpida anche per i creduloni, e i corifei del sovrano ora ammettono in pubblico che la catastrofica riforma è stata pensata unicamente per liberare Berlusconi dai suoi personali grattacapi giudiziari. L'effrazione di ogni condizione generale e astratta della legge deve essere sostenuta - per conformare la mente del "pubblico" - da un secondo soundbite, quella formuletta breve e convincente che, come una filastrocca, deve essere recitata in tv, secondo gli esperti, al ritmo di 6,5 sillabe al secondo, in non più di 12/15 secondi. Diffusa, ripetuta e disseminata dai guardiani vespi e minzolini dei flussi di comunicazione, suona così: Silvio Berlusconi ha il diritto di proteggersi - sì, anche con una legge ad personam - perché ha dovuto subire centinaia di processi dopo la sua "discesa in campo", spia di un protagonismo abusivo e tutto politico della magistratura che indebolisce la democrazia italiana.

Bene, ma è vero che Berlusconi è stato "aggredito" dalle toghe soltanto dopo aver scelto la politica? E quanto è stato "aggredito"? Davvero lo è stato con "centinaia di processi" tutti conclusi con un nulla di fatto? Domande che meritano parole factual, se si vuole avere un'opinione corretta anche di questo argomento sbandierato da tempo e accettato senza riserve anche dalle menti più ammobiliate.

Il numero dei processi di Berlusconi è un mistero misericordioso se si ascolta il presidente del consiglio. Dice il Cavaliere: "In assoluto [sono] il maggior perseguitato dalla magistratura in tutte le epoche, in tutta la storia degli uomini in tutto il mondo. [Sono stato] sottoposto a 106 processi, tutti finiti con assoluzioni e due prescrizioni" (10 ottobre 2009). Nello stesso giorno, Marina Berlusconi ridimensiona l'iperbole paterna: "Mio padre tra processi e indagini è stato chiamato in causa 26 volte. Ma a suo carico non c'è una sola, dico una sola, condanna. E se, come si dice, bastano tre indizi per fare una prova, non le sembra che 26 accuse cadute nel nulla siano la prova provata di una persecuzione?" (Corriere, 10 ottobre). Qualche giorno dopo, Paolo Bonaiuti, portavoce del premier, pompa il computo ancora più verso l'alto: "I processi contro Berlusconi sono 109" (Porta a porta, 15 ottobre). Lo rintuzza addirittura Bruno Vespa che avalla i numeri di Marina: "Non esageriamo, i processi sono 26".

Ventisei, centosei o centonove, e quante assoluzioni? In realtà, i processi affrontati dal Cavaliere come imputato sono sedici. Quattro sono ancora in corso: corruzione in atti giudiziari per l'affare Mills; istigazione alla corruzione di un paio di senatori (la procura di Roma ha chiesto l'archiviazione); fondi neri per i diritti tv Mediaset (in dibattimento a Milano); appropriazione indebita nell'affare Mediatrade (il pm si prepara a chiudere le indagini).

Nei dodici processi già conclusi, in soltanto tre casi le sentenze sono state di assoluzione. In un'occasione con formula piena per l'affare "Sme-Ariosto/1" (la corruzione dei giudici di Roma). Due volte con la formula dubitativa del comma 2 dell'art. 530 del Codice di procedura penale che assorbe la vecchia insufficienza di prove: i fondi neri "Medusa" e le tangenti alla Guardia di Finanza, dove il Cavaliere è stato condannato in primo grado per corruzione; dichiarato colpevole ma prescritto in appello grazie alle attenuanti generiche; assolto in Cassazione per "insufficienza probatoria". Riformato e depenalizzato il falso in bilancio dal governo Berlusconi, l'imputato Berlusconi viene assolto in due processi (All Iberian/2 e Sme-Ariosto/2) perché "il fatto non è più previsto dalla legge come reato". Due amnistie estinguono il reato e cancellano la condanna inflittagli per falsa testimonianza (aveva truccato le date della sua iscrizione alla P2) e per falso in bilancio (i terreni di Macherio). Per cinque volte è salvo con le "attenuanti generiche" che (attenzione) si assegnano a chi è ritenuto responsabile del reato. Per di più le "attenuanti generiche" gli consentono di beneficiare, in tre casi, della prescrizione dimezzata che si era fabbricato come capo del governo: "All Iberian/1" (finanziamento illecito a Craxi); "caso Lentini"; "bilanci Fininvest 1988-'92"; "fondi neri nel consolidato Fininvest" (1500 miliardi); Mondadori (l'avvocato di Berlusconi, Cesare Previti, "compra" il giudice Metta, entrambi sono condannati).

È vero, l'inventario annoia ma qualcosa ci racconta. Ci spiega che senza amnistie, riforme del codice (falso in bilancio) e della procedura (prescrizione) affatturate dal suo governo, Berlusconi sarebbe considerato un "delinquente abituale". Anche perché, se non avesse corrotto un testimone (David Mills, già condannato in appello, lo protegge dalla condanna in due processi), non avrebbe potuto godere delle "attenuanti generiche" che lo hanno reso "meritevole" della prescrizione che egli stesso, da presidente del consiglio, s'è riscritto e accorciato.

L'imbarazzante bilancio giudiziario non liquida un lamento che nella "narrativa" di Berlusconi è vitale: fino a quando nel 1994 non mi sono candidato al governo del Paese, la magistratura non mi ha indagato. Se non si lasciano deperire i fatti, anche questo ossessivo soundbite non è altro che l'alchimia di un mago, pubblicità. Berlusconi viene indagato per traffico di stupefacenti, undici anni prima della nascita di Forza Italia. Nel 1983 (l'accusa è archiviata). È condannato in appello (e amnistiato) per falsa testimonianza nel 1989, venti anni fa. Nel 1993 - un anno prima della sua prima candidatura al governo - la procura di Torino già indaga sul Milan e i pubblici ministeri di Milano sui bilanci di Publitalia. Al di là di queste date, è documentato dagli atti giudiziari che Silvio Berlusconi e il gruppo Fininvest finiscono nei guai non per un assillo "politico" dei pubblici ministeri, ma per le confessioni di un ufficiale corrotto del Nucleo regionale di polizia tributaria di Milano. Ammette che le "fiamme gialle" hanno intascato 230 milioni di lire per chiudere gli occhi nelle verifiche fiscali di Videotime (nel 1985), Mondadori (nel 1991), Mediolanum Vita (nel 1992), tutti controlli che precedono l'avventura politica dell'Egoarca. Accidentale è anche la scoperta dei fondi esteri della Fininvest. Vale la pena di ricordarlo. Uno dei prestanomi di Bettino Craxi, Giorgio Tradati, consegna a Di Pietro i tabulati del conto "Northern Holding". Li gestisce per conto di Craxi. Sul conto affluisce, senza alcun precauzione, il denaro che il gotha dell'imprenditoria nazionale versa al leader socialista.

C'è una sola eccezione. Un triplice versamento non ha nome e firma. Sono tre tranche da cinque miliardi di lire che un mittente, generoso e sconosciuto, invia nell'ottobre 1991 a Craxi. "Fu Bettino a annunciarmi l'arrivo di quel versamento", ricorda Tradati. Le rogatorie permettono di accertare che i miliardi, "appoggiati" su "Northern Holding", vengono dal conto "All Iberian" della Sbs di Lugano. Di chi è "All Iberian"? Per mesi, i pubblici ministeri pestano acqua nel mortaio fino a quando un giovane praticante dello studio Carnelutti, un prestigioso studio legale milanese, confessa al pool di avere fatto per anni da prestanome per conto della Fininvest in società create dall'avvocato londinese David Mackenzie Mills.
Così hanno inizio le rogne che ancora oggi Berlusconi deve grattarsi. Il caso, la fortuna, la sfortuna, fate voi. Tirando quell'esile filo, saltano fuori 64 società off-shore del "gruppo B di Fininvest very secret", create venti anni fa e alimentate prevalentemente con fondi provenienti dalla "Silvio Berlusconi Finanziaria". È in quell'arcipelago che si muovono le transazioni strategiche della Fininvest che, come documenterà la Kpmg, consentono a Berlusconi e al suo gruppo di "alterare le rappresentazioni di bilancio"; "esercitare un controllo con fiduciari in emittenti tv che le normative italiane estere non avrebbero permesso"; "detenere quote di partecipazione in società quotate senza informare la Consob e in società non quotate per interposta persona"; "erogare finanziamenti"; "effettuare pagamenti"; "intermediare tra società del gruppo l'acquisizione dei diritti televisivi"; "ricevere fondi da terzi per finanziare operazioni di Fininvest effettuate per conto di terzi". È il disvelamento non di un episodio illegale, ma di un metodo illegale di lavoro, dello schema imprenditoriale illecito che è a fondamento delle fortune di Silvio Berlusconi. Per dirla tutta, e con il senno di poi, sedici processi per venire a capo di quel grumo di illegalità oggi appaiono addirittura un numero modesto. Nel "group B very discreet della Fininvest" infatti si costituiscono fondi neri (quasi mille miliardi di lire). Transitano i 21 miliardi che rimunerano Bettino Craxi per l'approvazione della legge Mammì; i 91 miliardi in Cct destinati alla corruzione del Parlamento che approva quella legge; la proprietà abusiva di Tele+ (viola le norme antitrust italiane, per nasconderla furono corrotte le "fiamme gialle"); il controllo illegale dell'86 per cento di Telecinco (in disprezzo delle leggi spagnole); l'acquisto fittizio di azioni per conto del tycoon Leo Kirch contrario alle leggi antitrust tedesche; le risorse destinate poi da Cesare Previti alla corruzione dei giudici di Roma (gli consegnano la Mondadori); gli acquisti di pacchetti azionari che, in violazione delle regole di mercato, favorirono le scalate a Standa, Mondadori, Rinascente. E c'è altro che ancora non sappiamo e non sapremo?

Tutti i processi che Berlusconi ha affrontato e deve ancora affrontare nascono per caso non per un deliberato proposito. Un finanziere che confessa, un giovane avvocato che si libera del peso che incupisce i suoi giorni consentono di mettere insieme indagine dopo indagine, ineluttabili per l'obbligatorietà dell'azione penale, una verità che il capo del governo non potrà mai ammettere: il suo successo è stato costruito con l'evasione fiscale, i bilanci truccati, la corruzione della politica, della Guardia di Finanza, di giudici e testimoni; la manipolazione delle leggi che regolano il mercato e il risparmio in Italia e in Europa. Per Berlusconi, la banalizzazione della sua storia giudiziaria, che egli traduce e confonde in guerra alla (o della) magistratura, non è il conflitto della politica contro l'esercizio abusivo del potere giudiziario, ma il disperato e personale tentativo di cancellare per sempre le tracce del passato e di un metodo inconfessabile. Con quali tecniche Berlusconi ha combattuto, e ancora affronterà, questa contesa è un'altra storia.

17/nov/2009

Umberto Eco: il crocefisso simbolo quasi laico.

Splendida replica di Galatea all'articolo di Umberto Eco sul crocefisso.

15/nov/2009

Il crocefisso. Simbolo di cosa?

A sentire gli strenui difensori del crocefisso, questo sarebbe il simbolo della fratellanza umana e della carità, della cultura e della tradizione di questo paese, un concentrato di valori che non può dar fastidio a nessuno che non sia un laicista cristianofobico.

Senonché, il crocefisso, oltre ad essere un simbolo culturale è anche il marchio di fabbrica di una specifica religione, non certo della religione di tutti, meno che mai dell'ateismo di qualcuno (più di qualcuno, per la verità).
Nonostante la sbandierata universalità simbolica del crocefisso, sembra proprio che questo non tolleri altri simboli accanto a sé. Non è possibile accompagnarlo infatti a qualche passo del Corano, come accadde con il caso Smith, né alla Menorh ebraica, come ha dimostrato il caso Tosti.
Ciò pone il crocefisso come simbolo soprattutto di un privilegio, di un privilegio che nega l'eguale diritto all'altro, al diverso da sé, dividendo i cittadini in due categorie: quelli che possono manifestare il proprio credo, anche attraverso i simboli esposti nella scuola pubblica, e quelli che non possono.

Di più.
Alcune delle religioni discriminate oggi dallo Stato e alcuni dei cittadini di serie B che non godono degli stessi diritti del cattolico integralista, appartengono proprio a quelle fedi che sono state, da chi brandiva il crocefisso come arma temporale contro la libertà di religione e di pensiero, perseguitate duramente. E non è un dettaglio da nulla.
Non si capisce perché un ebreo, un valdese* o un ateo/agnostico, debba rimanere indifferente alla presenza in luoghi pubblici (cioè di tutti) di quel crocefisso che tanta sofferenza ha portato loro lungo la storia; perché dovrebbe sentirsi rappresentato dal simbolo dei loro persecutori?
Non nego che possa accadere. Può anche capitare che un ebreo o un valdese si compiaccia della presenza del crocefisso negli edifici scolastici, ma tale compiacenza non può essere un obbligo, non può essere cioè imposta l'accettazione di un simbolo così smaccatamente di parte.

Oggi?
Da qualche anno la chiesa è entrata prepotentemente nell'agone politico.
E' l'inevitabile conseguenza della libido impositiva che ormai pare la domini completamente, lo testimoniano in modo inequivocabile le continue pressioni sui diversi governi perché legiferino secondo i suoi dettami.
Non affidandosi alla libera coscienza dei credenti, ma pretendendo al contrario l'obbedienza di tutti attraverso il vincolo della legge statale, inevitabilmente la chiesa ha finito per schierarsi dalla parte politica che più si mostra sensibile alle sue pretese temporali.
Quel simbolo, che si vorrebbe universale, è in realtà di parte, perché ormai ridotto a strumento politico. Per convincersene basta ritornare con la memoria al referendum sulla Procreazione medicalmente assistita, dove a chi voleva abrogare la Legge 40 si opponevano dei sedicenti difensori della vita che accusavano i loro avversari, partiti politici compresi, di essere per la morte, il tutto con l'appoggio dichiarato della chiesa, che arrivò a mobilitare le parrocchie e ad invitare all'astensione l'elettorato.
Da tutto ciò si comprende come quel simbolo abbia ormai anche, forse soprattutto, una valenza politica, oltre che religiosa.

Si potrebbe obiettare che questi argomenti non colgono nel segno: il crocefisso non rappresenta affatto quel che finora qui si è scritto, non bisogna infatti confondere il senso religioso della croce con l'uso strumentale che politici e religiosi possono farne.

Eppure non è così, si pensi al simbolo della svastica: il suo significato nulla ha a che fare con il nazismo, eppure se un nazista l'affiggesse in un aula sarebbe, giustamente, immediatamente rimossa. Il significato e il valore di un simbolo, come tutti ben comprendono, è determinato anche dalla sua storia, dai significati che ad esso si possono associare in virtù di eventi che lo hanno caratterizzato nel tempo.

Era il 17 febbraio del 1600, Giordano Bruno si trovava legato al palo in attesa di essere arso vivo, un frate gli avvicinò un crocefisso, lui volse il capo.
In uno Stato laico e librale, nessuno dovrebbe essere costretto a fare lo stesso.



* Una sentenza a tutela della laicita' e della liberta' di tutti
Da www.chiesavaldese.it

A poche ore dalla sentenza della Corte per i diritti umani di Strasburgo, la past. Maria Bonafede, moderatore della Tavola valdese, esprime un giudizio positivo. "E' una sentenza importante che finalmente inquadra la questione dell'esposizione dei simboli religiosi in una cornice europea di laicità e di tutela dei diritti di tutti: di chi crede, di chi crede diversamente dalla maggioranza e di chi non crede. Ancora una volta emerge la fragilità, logica prima e giuridica dopo, della tesi secondo cui il crocefisso imposto nelle aule italiane non è un simbolo religioso ma sarebbe l'espressione della cultura nazionale. La verità è che il crocefisso nei luoghi pubblici, come il privilegio dell'Insegnamento religioso cattolico, rimandano all'Italia di un tempo antico e dello stato confessionale. La sfida oggi - conclude Maria Bonafede - è invece quella del pluralismo delle culture e della convivenza tra chi crede e chi non crede nel quadro del valore costituzionale della laicità".

3 novembre 2009

Questione di potere

Dall'Espresso del 19/11/2009

di Piero Ignazi

Il crocefisso nelle scuole è catalogato al pari della lavagna e dei gessetti.
Perché tra politica e fede la Chiesa ha scelto la politica. Principi e consuetudini a volte coincidono, a volte divergono.
La sentenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo – che non ha nulla a che fare con l’Unione europea e la sua Corte di Giustizia - sulla presenza del crocefisso nelle sedi pubbliche li mette in rotta di collisione.
Quanto ai principi, non c’è quasi nessuno che non renda omaggio formale alla separazione tra Stato e Chiesa e non riconosca che lo Stato deve essere laico.
Anche le gerarchie ecclesiastiche sembrano sostenere queste linee guida, ma le infiorettano di argomenti così capziosi e di specificazioni così peculiari da giungere poi a conclusioni paradossali: come quando venne sostenuto che l’esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche non ledeva alcun diritto o sensibilità religiosa perché era una espressione della laicità dello Stato. Un ragionamento degno delle dotte e finissime discussioni bizantine sul sesso degli angeli.
Di fronte alla virulenza delle polemiche sulla sentenza della Corte europea si rafforza il sospetto che laicità dello Stato e separazione tra Stato e Chiesa non vengano prese sul serio e che si tributi loro solo un riconoscimento superficiale. Se invece questi fondamenti dello Stato moderno venissero tenuti in conto per ciò che essi significano, il richiamo ad evitare la commistione tra spazio pubblico e simboli religiosi non susciterebbe alcuno scandalo. Sarebbe una semplice, tranquilla e serena deduzione logica.
Per quale motivo il simbolo di una specifica religione, benché di gran lunga maggioritaria, dovrebbe "occupare" gli spazi pubblici che per definizione sono di tutti e che perciò non devono essere "segnati" da alcun elemento che connoti una religione piuttosto che un’altra? Apparentemente non se ne vedono. A meno di negare i principi della laicità e della separazione. Ma così, per ora, non è. La Chiesa si limita a qualificare e delimitare lo spazio della laicità, non a negarla in toto. E si appiglia alle consuetudini derubricando il crocefisso a simbolo culturale. Non vi è dubbio alcuno che la presenza del crocefisso costituisca una "abitudine", un elemento del paesaggio e dell’arredo. Tant’è che nelle scuole è catalogato come suppellettile al pari della lavagna e dei gessetti. La consuetudine della sua presenza si scontra con l’affermazione di un principio. Ma è un caso degno di una così corale levata di scudi? Perché questa astiosa mobilitazione contro la Corte europea dei Diritti dell’Uomo i cui giudici sono stati descritti, seguendo la moda lanciata da Silvio Berlusconi (tanto per non dimenticare quanto profondo sia il solco che il Cavaliere lascia nella cultura politica italiana), come degli incompetenti e degli ignoranti? Innanzitutto perché dei principi non ci si cura: come in tante altre sfere della vita pubblica nazionale, le norme generali diventano sempre à la carte quando premono forti interessi e forti gruppi di interesse. La Chiesa italiana, gruppo d’interesse quant’altri forte, conduce da tempo una offensiva tambureggiante contro la laicità dello Stato e tenta di tappare la bocca ai suoi critici tacciandoli di "laicismo", neologismo inventato ad hoc proprio per stigmatizzare. In questo caso la generale sensibilità affettiva per il crocefisso è servita per mettere ancora più nell’angolo laici e non credenti. Tacitando anche quei cattolici che dei simboli – spesso abusati e sfregiati - non sanno che farsene per esprimere la loro fede.
Tra la politica e la fede, la Chiesa ha scelto la politica potendo contare su una autorità pubblica compiacente e servizievole. Grazie a tale appoggio la Chiesa potrà imporre la sua presenza anche alla minoranza di non credenti e di altri perché, come è stato scritto senza suscitare reazione alcuna, la sentenza della Corte europea esprime "una concezione estrema del rapporto tra i diritti dei pochi e la sensibilità dei molti". A seguire questo ragionamento ne discende che i diritti dei pochi devono essere "affievoliti" o magari anche dimenticati se offendono la sensibilità della maggioranza.
Aspettiamo solo che ai laici rimasti ancora in circolazione - anzi, ai laicisti, ovviamente - sia appiccicata una bella stella gialla. Intanto, giusto per far capire come ci si deve comportare, i cattolicissimi e caritatevoli compagni di classe hanno già provveduto a riempire di botte il ragazzo in nome del quale è stato fatto il ricorso alla Corte europea. Dei Diritti dell’Uomo, apparentemente.

Segnalazione

Da non perdere, QUI.

Il clericale

Il clericale disputa, insiste, condanna, minaccia. Con albagia e ferocia, non tanto sui problemi della condotta morale, quanto sulle basi dogmatiche della religione. Fuori di queste non c'è, secondo lui, vita morale. Chi non è clericale non è cattolico; chi non è cristiano non è religioso; chi non è religioso è immorale. Perciò chi non è clericale è un essere maligno e pericoloso alla società... Uomini che hanno la stessa religione hanno diverse fibre morali, e uomini che hanno diverse religioni hanno eguali modi di comportarsi moralmente. Questa esperienza non esiste per il clericale. Esiste solo la certezza che, se non accettate i suoi dogmi, siete un'anima perduta. Essendo sicuro che la sua anima si salverà, si occupa di salvare le anime degli altri, presuntuoso, arrogante, invadente.

Gaetano Salvemini, prefazione a Il programma scolastico dei clericali, 1951
Da Contro i clericali, di Massimo Teodori.

14/nov/2009

Il crocefisso simbolo laico? Parlano i fatti.

Croci nere dipinte su casa Albertin

Quattro croci disegnate con la vernice spray nera e la scritta «Cristo» sotto una di esse.

E’ l’inquietante messaggio ricevuto dalla famiglia Albertin, che ha avviato la causa approdata alla Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo da cui è scaturito l’o bbligo di togliere il crocifisso dalle aule delle scuole pubbliche italiane. La sgradevole scoperta è stata fatta, nella prima mattinata di ieri, dal dottor Massimo Albertin, ematologo della Casa di cura, che si stava recando al lavoro.
Ignoti, nel corso della notte, avevano imbrattato la recinzione della casa di via Primo Maggio. Quando Albertin - che assieme alla moglie Soile Lautsi ha intrapreso il percorso giudiziario contro la presenza del massimo simbolo della cristianità nelle aule pubbliche - ha visto le scritte tracciate sui muri esterni dell’abitazione, ha avvisato i carabinieri della stazione di Abano Terme, che sono intervenuti sul posto per raccogliere la segnalazione e avviare le indagini. Un fatto grave, che suona come un vero e proprio «avvertimento» agli Albertin.
«Dopo quello che è accaduto - esordisce l’uomo - mi auguro che le forze dell’ordine prendano seriamente in considerazione misure che proteggano me e i miei cari». Di più, al momento, non vuole aggiungere, palesemente turbato dalle ricadute di una vicenda che mette da giorni a serio rischio la tranquillità della sua famiglia. Telefonate anonime a ogni ora del giorno e della notte, minacce pesanti a lui e alla moglie. Nemmeno ai due figli sono state risparmiate le offese. Un clima pesantissimo che ha avuto conseguenze anche a livello nazionale. I Radicali, riuniti a Chianciano, hanno chiesto al ministero dell’Interno un’adeguata protezione per Massimo Albertin e i suoi familiari.
Il senatore Marco Perduca ha presentato anche un’interrogazione parlamentare. «Avevamo visto giusto - ha affermato Michele Bortoluzzi, veneto nella direzione nazionale del partito - i Torquemada sono entrati in azione, magari istigati dalle azioni propagandistiche di persone come il sindaco leghista di Cittadella Massimo Bitonci (che domenica ha organizzato ad Abano una distribuzione di crocifissi)». Nella sua interrogazione, il senatore Perduca chiede di sapere quali misure intenda adottare il Viminale per «garantire la sicurezza personale dei cittadini italiani che hanno presentato ricorsi contro la supposta violazione di norme a garanzia della non discriminazione per motivi religiosi». Fra polemiche politiche, liti televisive (fra cui quella su Canale 5 di domenica scorsa) e scontri ideologici, le scritte scoperte ieri difronte alla casa degli Albertin rappresentano un segnale inquietante.
***

Chi ha dei dubbi sul fatto che il crocefisso sia anche il simbolo dell'intolleranza e dell'odio per la libertà di pensiero e di coscienza, è servito.
E ancor più significativo, da questo punto di vista, è il fatto che solo i radicali abbiano denunciato il clima di intolleranza che si trova a subire la famiglia Albertin, mentre tutti gli altri partiti tacciono. Un silenzio eloquente.
E come se non bastasse, vengo a sapere dall'amico Fabristol che "il sindaco leghista di Cittadella ha fatto appendere manifesti con le facce della famiglia Albertin con la scritta Wanted".
Il crocefisso non unisce, divide.
Parlano i fatti.

La crociata (medioevale) per tenere i crocifissi in aula, di Curzio Maltese

da Contromano sul Venerdì di Repubblica del 13/11/09

di Curzio Maltese

La sottomissione dello Stato alla Chiesa è la madre di tutte le anomalie e anche la ragione per cui non vedremo mai le famose riforme promesse da tutti. La ribellione quasi unanime dei partiti all’ovvia sentenza europea sul crocifisso nelle scuole illustra bene la totale assenza di un barlume di riformismo nel nostro quadro politico.
La Corte dei diritti dell’uomo ha semplicemente ribadito un concetto scontato. In Europa, in genere nelle democrazie occidentali, il simbolo di una religione nei luoghi dello Stato è inconcepibile, così come è inconcepibile l’insegnamento scolastico di una sola religione, per giunta con docenti scelti dai vescovi e non attraverso un regolare concorso. L’Italia fa eccezione, perché siamo più cristiani degli altri, dei polacchi e degli spagnoli, per esempio? Si può sorridere. Perché la cultura cattolica è un elemento d’identità della nazione, come hanno ripetuto tutti, dal cardinal Bertone ai leader del centrosinistra? Qui si può ridere apertamente.
La nazione italiana nasce “contro” la Chiesa cattolica, infatti dall’Unità d’Italia fino al regime fascista i crocifissi sono banditi dalle aule scolastiche come da qualsiasi altro edificio pubblico. Il crocifisso a scuola non è simbolo della nazione, ma del fascismo. Il cinico risultato di un patto di potere fra un ex ateo, Mussolini, e un Papa acquiescente con Hitler. Qualcosa per cui un democratico, ma anche un autentico cristiano, dovrebbe solo vergognarsi. O si pensa che all’uomo raffigurato nel crocifisso sarebbe piaciuto il Patto? Al contrario, tutti lo difendono, se ne fanno addirittura un vanto, lanciano crociate contro gli infedeli di Bruxelles. Uno spettacolo avvilente.
Perfino chi per cultura o scelta politica, come i leader del centrosinistra, avrebbe il dovere del coraggio e delle verità si schiera per giustificare i pogrom antieuropei. “Gli italiani non sono maturi per affrontare il tema della laicità” mi ha spiegato uno di loro. Nel 2009. Che si fa, si aspetta un altro secolo? Ma se questi non sono in grado di rimuovere i crocifissi dagli uffici pubblici e rimetterli nelle chiese, dove debbono stare, quando mai faranno una riforma seria?
C’è un gran tramestio di associazioni nuove, fondazioni milionarie, tutte riferite al futuro, futuro qui e futuro là, e nessuna che abbia speso una parola sulla vicenda. A quale futuro pensano, al Medioevo?

07/nov/2009

La sentenza della CE sul crocefisso.

Riprendo da Piovono rane

A me sembrano pagine lucidissime, altro che “ubriachi”. Un po’ barcollanti semmai paiono essere gli avvocati del governo, che prima provano a dire che il crocifisso non è un simbolo religioso poi alla fine tentano di limitare i danni ammettendo che una violazione c’è stata.

Nella sua sesquipedale ignoranza – o più probabilmente malafede – il nostro premier ha detto che questa sentenza «nega che l’Europa abbia radici cristiane». Se la legga, prima di parlare, e scoprirà che la sentenza dice una cosa molto diversa: non mette in dubbio le mitiche “radici cristiane”, ma spiega che un crocifisso è un simbolo religioso e che i simboli religiosi nelle scuole dello Stato – quali che siano – rappresentano una forma di maggiore vicinanza di uno Stato a una religione piuttosto che un’altra, e quindi violano il principio dell’equidistanza dello Stato da tutte le religioni stabilito dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata dall’Italia nel 1950.

Anzi, di più: la sentenza fa notare che il vero attacco alla Chiesa cattolica sarebbe stato proprio accettare le tesi del governo italiano, che svuotavano di ogni valore religioso il crocifisso riducendolo a un banale simbolo della tradizione locale. Quasi folcloristico, tipo una pizza o un mandolino.

Notevole anche il passaggio in cui i legali del governo sostengono che il crocifisso lo si può lasciare lì tanto non lo guarda più nessuno.

Comunque, giudicate voi: quella che segue è la sentenza integrale in italiano della Corte Europea dei diritti dell’uomo sulla vicenda del crocifisso in classe, di cui si è parlato troppo a vanvera in questi giorni (e poi non dite che qui non si fa servizio pubblico…)

Qui l’originale in francese.


***

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

Nel procedimento Lautsi contro l’ Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Seconda Sezione) si riunisce in Camera di consiglio composta da: Françoise Tulkens, presidente, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danut Jocien, Dragoljub Popovic, András Sajó, Isıl Karakas, giudici, e di Sally Dole, cancelliera di sezione.

Dopo averne deliberato in Camera di consiglio il 13 ottobre 2009, rende nota questa sentenza.

PROCEDURA

All’origine del procedimento c’è una richiesta (n. 30814/06) diretta contro la Repubblica italiana da una cittadina di questo Stato, la Sig.ra Soile Lautsi (“la ricorrente”) che ha investito la Corte il 27 luglio 2006 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”). Agisce nel suo nome e in nome dei suoi due bambini, Dataico e Sami Albertin.

La ricorrente è rappresentata da N. Paoletti, avvocato a Roma. Il governo italiano (“il governo”) è rappresentato da E. Spatafora e dal suo assistente, il sig. N. Lettieri.

La ricorrente adduceva che l’esposizione del crocefisso nell’aula della scuola pubblica frequentata dai suoi bambini era un’ingerenza incompatibile con la libertà di pensiero e di religione e con il diritto a un’istruzione e a un insegnamento conformi alle sue convinzioni religiose e filosofici.

Il 1° luglio 2008 la Corte ha deciso di comunicare la richiesta al governo. Facendo valere le disposizioni dell’articolo 29 comma 3 della Convenzione, ha deciso che sarebbero esaminati allo stesso tempo ammissibilità e fondamento del procedimento.

Tanto la ricorrente quanto il governo hanno depositato osservazioni scritte sul procedimento (articolo 59 comma 1 del regolamento).

I FATTI.

La ricorrente risiede a Abano Terme e ha due bambini, Dataico e Sami Albertin. Questi ultimi, rispettivamente all’epoca di undici e tredici anni, frequentavano nel 2001-2002 la scuola pubblica “Istituto comprensivo Statale Vittorino da Feltre”, ad Abano Terme.

Le classi avevano tutti crocifissi esposti, ciò che la ricorrente riteneva contrario al principio di laicità secondo il quale desiderava istruire i suoi bambini. Sollevava quindi la questione nel corso di una riunione organizzata 22 aprile 2002 a scuola e faceva presente il principio (stabilito dalla Corte di Cassazione italiana, sentenza n. 4273 del 1° marzo 2000) per cui la presenza di un crocifisso nelle classi quando queste diventano urne per le elezioni politiche era stato già giudicato contrario al principio di laicità dello Stato.

Il 27 maggio 2002 la direzione della scuola decideva tuttavia di lasciare i crocifissi nelle classi.

Il 23 luglio 2002 la ricorrente impugnava questa decisione davanti al Tribunale amministrativo della regione Veneto. Basandosi sugli articoli 3 e 19 della Costituzione italiana e sull’articolo 9 della Convenzione, ella adduceva la violazione del principio di laicità. Inoltre, denunciava una violazione del principio d’imparzialità dell’amministrazione pubblica (articolo 97 della Costituzione).

Così chiedeva al tribunale di investire la Corte Costituzionale della questione di costituzionalità.

Il ministero della Pubblica istruzione italiano, che ha emanato la direttiva n. 2666 che raccomanda ai direttori delle scuole di esporre il crocifisso, si costituiva quindi parte nella procedura sostenendo che la decisione in questione si basava sull’articolo 118 del Decreto regio n. 965 del 30 aprile 1924 e sull’articolo 119 del Decreto regio n. 1297 del 26 aprile 1928 (disposizioni precedenti alla Costituzione italiana e agli accordi tra l’Italia e Santa Sede).

Il 14 gennaio 2004 il Tar del Veneto riteneva, tenuto conto del principio di laicità (articoli 2,3,7,8,9,19 e 20 della Costituzione) che la questione di costituzionalità non era palesemente infondata e di conseguenza investiva della questione la Corte costituzionale. Inoltre vista la libertà d’insegnamento e visto l’obbligo scolastico, la presenza del crocifisso era imposta agli allievi, ai genitori degli allievi e ai professori e favorivano la religione cristiana al detrimento di altre religioni.

La ricorrente si costituiva quindi parte nella procedura dinanzi alla Corte costituzionale.

Il governo sosteneva che la presenza del crocifisso nelle classi era «un fatto naturale» in quanto il crocifisso non era soltanto un simbolo religioso ma anche «il simbolo della Chiesa Cattolica», che è la sola Chiesa nominata nella Costituzione (articolo 7). Occorreva dunque dedurne che il crocifisso era indirettamente un simbolo dello Stato italiano.

Con un’ordinanza del 15 dicembre 2004 n. 389, la Corte Costituzionale si definiva incompetente, dato che le disposizioni nella controversia in essere non erano leggi dello Stato, ma regolamenti che non avevano forza di legge.

La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo quindi riprendeva.

Con una sentenza del 17 marzo 2005 n. 1110, il Tribunale amministrativo respinse il ricorso della ricorrente. Riteneva che il crocifisso fosse allo stesso tempo il simbolo della storia e della cultura italiane, e quindi dell’ identità italiana, e il simbolo dei principi di uguaglianza, di libertà e di tolleranza come pure della laicità dello Stato.

La ricorrente faceva ricorso dinanzi al Consiglio di Stato.

Con una sentenza del 13 febbraio 2006, il Consiglio di Stato respingeva il ricorso, poiché ritebeva che il crocifisso era diventato uno dei valori laici della Costituzione italiana e rappresentava i valori della vita civile.

IL DIRITTO E LA PRATICA NAZIONALE PERTINENTE

L’ obbligo di esporre il crocifisso nelle aule risale a un’epoca precedente all’unità d’Italia.

Infatti, l’articolo 140 del Regio Decreto n. 4336 del 15 settembre 1860 del Regno di Piemonte e Sardegna stabiliva che «ogni scuola dovrà senza difetto essere fornita (…) di un crocifisso».

Nel 1861, anno di nascita dello Stato italiano, lo Statuto del Regno di Piemonte e Sardegna diventava lo Statuto italiano.

Enunciava tra l’altro che che «la religione cattolica apostolica e romana (era) la sola religione d Stato. Gli altri culti esistenti (erano) tollerati in conformità con la legge».

La presa di Roma da parte dell’esercito italiano, il 20 settembre 1870, a seguito del quale Roma fu proclamata capitale del nuovo Regno d’ Italia, causò una crisi delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica.

Con la legge n. 214 del 13 maggio 1871, lo Stato italiano regolamentò unilateralmente le relazioni con la Chiesa ed accordò al Papa un certo numero di privilegi per lo svolgimento regolare dell’attività religiosa.

All’avvento del fascismo lo Stato adottò una serie di circolari miranti a fare rispettare l’obbligo di esporre il crocifisso nelle aule.

La circolare del ministero della Pubblica istruzione n. 68 del 22 novembre il 1922 recitava: «In questi ultimi anni, in molte scuole primarie del Regno l’immagine di Cristo ed il ritratto del Re sono stati tolti. Ciò costituisce una violazione manifesta e non tollerabile e soprattutto un danno alla religione dominante dello Stato così come all’unità della nazione. Intimiamo allora a tutte le amministrazioni comunali del regno l’ordine di ristabilire nelle scuole che ne sono sprovviste i due simboli incoronati della fede e del sentimento patriottico».

La circolare del ministero della Pubblica Istruzione n. 2134-1867 del 26 maggio 1926 affermava: «Il simbolo della nostra religione, tanto per la fede quanto per il sentimento nazionale, esorta e ispira la gioventù che nelle università e negli altri istituti superiori affina il suo spirito e la sua intelligenza in previsione delle alte cariche alle quali è destinata».

L’articolo 118 del Regio Decreto n. 965 del 30 aprile 1924 (regolamento interno degli istituti d’istruzione secondari del Regno) recitava: «Ogni scuola deve avere la bandiera nazionale, ogni aula il crocifisso e il ritratto del Re».

L’articolo 119 del Regio Decreto n. 1297 del 26 aprile 1928 (Approvazione di regolamento generale dei servizi d’insegnamento elementare) stabiliva che il crocifisso era fra «le attrezzature e materiali necessari alle sale di classe di scuole».

Le successive leggi nazionali Italiane non hanno mai abolito queste due disposizioni rimaste dunque sempre in vigore e applicabili al caso di specie.

I Patti Lateranensi, firmati l’11 febbraio 1929, segnarono la Conciliazione tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

Il cattolicesimo fu confermato come la religione ufficiale dello Stato italiano.

L’articolo 1 del Trattato era così formulato: «L’Italia riconosce e ribadisce il principio stabilito dall’articolo 1 dello Statuto Albertino del 4 marzo 1848, secondo ol quale la religione cattolica, Apostolica e Romana è la sola religione di Stato.

Nel 1948 lo Stato italiano adottava la Costituzione repubblicana. L’articolo 7 di questa riconosceva esplicitamente che «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel suo ordine, indipendenti e sovrani. Le relazioni tra lo Stato e lo Chiesa cattolica è regolata dai Patti Lateranensi e le modifiche di questi accettate dalle due parti non non esigono procedura di revisione costituzionale‚. L’articolo 8 enunciava che le confessioni religiose diverse da quella cattolica «hanno il diritto di organizzarsi secondo i loro statuti, fintanto che non si oppongono all’ordinamento giuridico italiano». Le relazioni tra lo Stato e queste altre confessioni «sono stabilite dalla legge sulla base di intese con il loro rappresentanti».

A seguito della ratifica, con la legge n. 121 del 25 marzo 1985, della prima disposizione del protocollo addizionale al nuovo Concordato con il Vaticano del 18 febbraio 1984, i Patti Lateranensi del 1929 sono stati modificati. Il principio, proclamato nei Patti Lateranensi secondo cui la religione cattolica era la sola religione dello Stato italiano è stato abolito.

La Corte costituzionale italiana nella sua sentenza n. 508 del 20 novembre 2000 ha riassunto la sua giurisprudenza affermando che principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (articolo 3 della Costituzione) e di eguale libertà di tutte le religioni dinanzi alla legge (articolo otto) stabilisce che l’atteggiamento dello Stato deve essere segnato da equidistanza e imparzialità, indipendentemente dal numero di membri di una religione o di un’altra (vedere sentenze n. 925/88; 440/95; 329/97) né dall’ampiezza delle reazioni sociali alla violazione di diritti dell’una o dell’ altra (vedere sentenza n. 329/97).

La protezione uguale della coscienza di ogni persona che aderisce a una religione è indipendente della religione scelta (vedere sentenza n. 440/95), cosa che non è in contraddizione con la possibilità di una diversa regolamentazione delle relazioni tra lo Stato e le varie religioni ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.

Una tale posizione di equidistanza e di imparzialità è il riflesso del principio di laicità che per la Corte costituzionale ha natura «di principio supremo» (vedere sentenza n. 203/89; 259/90; 195/93; 329/97) e che caratterizza lo Stato in senso pluralista.

Le credenze, culture e tradizioni diverse devono vivere insieme nell’uguaglianza e nella libertà (vedere sentenza n. 440/95).

Nella sua sentenza n. 203 del 1989, la Corte costituzionale ha esaminato la questione del carattere non obbligatorio dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. In questa occasione, ha affermato che la Costituzione conteneva il principio di laicità (articoli 2,3,7,8,9,19 e 20) e che il carattere confessionale dello Stato era stato esplicitamente abbandonato nel 1985, ai sensi del protocollo addizionale ai nuovi accordi con la Santa Sede.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull’obbligo di esporre il crocifisso nelle scuole pubbliche, ha risposto con l’’ordinanza del 15 dicembre 2004 n. 389 (vedi sopra). Senza deliberare sul merito, ha dichiarato palesemente inammissibile la questione sollevata poiché essa aveva per oggetto delle disposizioni regolamentari, sprovviste di forza di legge, che quindi sfuggivano alla sua giurisdizione.

LA RICORRENTE
La ricorrente sostiene, nel suo nome e in nome dei suoi bambini, che l’esposizione del crocifisso nella scuola pubblica frequentata da questi ha costituito un’ingerenza incompatibile con il suo diritto di garantire loro un’istruzione e un insegnamento conformi alle sue convinzioni religiose e filosofiche ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 1, disposizione che è formulata come segue: «Nessuno può vedersi rifiutare il diritto all’istruzione. Lo Stato, nell’ esercizio delle funzioni nel settore dell’istruzione e dell’insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori a veder garantiti l’istruzione e l’insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche».

Inoltre la ricorrente adduce che l’esposizione del crocifisso va contro anche la sua libertà di pensiero e di religione stabilita dall’articolo 9 della Convenzione, che enuncia: «Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto implica la libertà di cambiare religione o di convinzione, come pure la libertà di manifestare la sua religione o la sua convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o privato, con il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’ compimento dei riti. La libertà di manifestare la sua religione o le sue convinzioni non può essere oggetto di altre restrizioni rispetto a quelle che, previste dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubbliche, o alla protezione dei diritti e libertà degli altri».

La Corte constata che le obiezioni formulate dalla ricorrente non sono palesemente infondate ai sensi dell’articolo 35 comma 3 della Convenzione. Nota inoltre che dette obiezioni non hanno alcun formale motivo di irrecevibilità. Occorre dunque dichiararli ammissibili.

La ricorrente ha fornito la cronistoria delle disposizioni pertinenti. Ella osserva che l’esposizione del crocifisso si fonda, secondo la giurisdizione nazionale italiana, su disposizioni del 1924 e del 1928 che sono sempre in vigore, benché precedenti sia la Costituzione italiana sia gli accordi del 1984 con la Santa Sede e il Protocollo addizionale a questi.

Ma le disposizioni controverse sono sfuggite al controllo di costituzionalità, poiché la Corte costituzionale non avrebbe potuto pronunciarsi sulla loro compatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano a causa della loro natura di regolamenti e non di leggi dello Stato.

Secondo la ricorrente, le disposizioni in causa sono l’eredità di una concezione confessionale dello Stato che si scontra oggi con il dovere di laicità di quest’ultimo e viola i diritti protetti dalla convenzione.

Secondo la ricorrente, esiste una “questione religiosa” in Italia, poiché, facendo obbligo di esporre il crocifisso nelle aule, lo Stato accorda alla religione cattolica una posizione privilegiata che si traduce in un’ingerenza dello Stato nel diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione della ricorrente eddei suoi bambini e nel diritto della ricorrente a istruire i suoi bambini conformemente alle sue convinzioni morali e religiose, come pure con una forma di discriminazione verso i non cattolici.

Secondo la ricorrente, il crocifisso ha in realtà soprattutto una connotazione religiosa. Il fatto che il crocifisso abbia altre “chiavi di lettura” non comporta la perdita della sua principale connotazione, che è religiosa.

Secondo la ricorrente, privilegiare una religione attraverso l’ esposizione di un simbolo dà la sensazione agli allievi delle scuole pubbliche – e in questo caso ai figli della ricorrente – che lo Stato aderisce a una specifica fede religiosa. Mentre in uno Stato di diritto nessuno dovrebbe percepire lo Stato come più vicino a una confessione religiosa che aun’altra, e soprattutto non le persone che sono più influenzabili a causa della loro giovane età.

Per la ricorrente, questa situazione ha tra l’altro alcune ripercussioni come una pressione incontestabile sui minori e dà la sensazione che lo Stato sia più lontano da quelli che non si riconoscono in questa confessione.

La nozione di laicità significa che lo Stato deve essere neutrale e dare prova di equidistanza rispetto a tutte le religioni, poiché non dovrebbe essere percepito come più vicino di alcuni cittadini che ad altri.

Secondo la ricorrente, lo Stato dovrebbe garantire a tutti i cittadini la libertà di coscienza, incominciando con un’istruzione pubblica atta a forgiare l’autonomia e libertà di pensiero della persona, nel rispetto dei diritti garantiti da Convenzione. Quanto al punto di sapere se un insegnante sarebbe libero di esporre altri simboli religiosi in una sala di classe, la risposta sarebbe negativa, visto l’assenza di disposizioni che lo permettono.

IL GOVERNO

Il governo sostiene che il problema sollevato dalla presente richiesta esce dal quadro propriamente giuridico per tracimare nel terreno della filosofia. Infatti si tratta di determinare se la presenza di un simbolo che ha un’origine e un significato religiosi è in sé una circostanza tale da influire sulle libertà individuali in modo incompatibile con la Convenzione.

Secondo il governo, se il crocifisso è certamente un simbolo religioso, riveste tuttavia anche altri significati. Avrebbe anche un significato etico, comprensibile ed apprezzabile indipendentemente dall’adesione alla tradizione religiosa o storica poiché evoca principi che possono essere condivisi anche da quanti non professano la fede cristiana (non violenza, uguale dignità di tutti gli esseri umani, giustizia, primato dell’individuo sul gruppo, amore per il prossimo e perdono dei nemici).

Secondo il governo, i valori chi fondano oggi le società democratiche hanno la loro origine anche nel pensiero di autori non credenti e lontani dal cristianesimo: tuttavia, secondo il governo, il pensiero di questi autori sarebbe intriso di filosofia cristiana, a causa della loro istruzione e dell’ambiente nel quale sono stati formati.

In conclusione, i valori democratici oggi affonderebbero le loro radici in un passato più lontano, quello del messaggio evangelico. Il messaggio del crocifisso sarebbe dunque secondo il governo un messaggio umanista, che può essere letto in modo indipendente della sua dimensione religiosa, costituito da un insieme di principi ed di valori che formano la base delle nostre democrazie. Il crocifisso, rinviando a questo messaggio, sarebbe perfettamente compatibile con la laicità e accettabile anche dai non cristiani e dai non credenti, che possono accettarlo nella misura in cui evoca l’origine di questi principi e di questi valori.

Secondo il governo, in conclusione, potendo il simbolo del crocifisso essere percepito come sprovvisto di significato religioso, la sua esposizione in un luogo pubblico non costituirebbe in sé un danno ai diritti e alla libertà garantiti dalla Convenzione.

Secondo il governo, questa conclusione sarebbe consolidata dall’analisi della giurisprudenza della Corte che esige un’ingerenza molto più attiva della semplice esposizione di un simbolo per constatare un limite ai diritti e alla libertà.

Così, secondo il governo, c’è ad esempio un’ingerenza attiva che ha comportato la violazione dell’articolo 2 del protocollo n. 1 nel procedimento Folgerø (Folgerø ed altri c. Norvegia, (GC), n. 15472/02, CEDU 2007-VIII). In questo caso invece non è indiscussione la libertà di aderire o meno a una religione, poiché in Italia questa libertà è interamente garantita.

Non si tratta neppure, secondo il governo, della libertà di praticare una religione o di non praticarne nessuna: il crocifisso infatti è sì esposto nelle aule ma non viene in alcun modo chiesto agli insegnanti o agli allievi di fare il segno della croce, né di omaggiarlo in alcun modo, né tantomeno di recitare preghiere in classe.

In realtà, nota il governo, non è neppure richiesto loro di prestare alcuna attenzione al crocifisso.

Infine, la libertà di istruire i bambini conformemente alle convinzioni dei genitori secondo il governo non è in causa: l’insegnamento in Italia è completamente laico e pluralistico, i programmi scolastici non contengono alcuna vicinanza a una religione particolare e l’ istruzione religiosa è facoltativa.

Riferendosi alla sentenza Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen, (7 dicembre 1976, serie A n. 23), nella quale la Corte non ha constatato una violazione, il governo sostiene che, quale che sia la sua forza evocatrice, un’immagine non è paragonabile all’impatto di un comportamento attivo, quotidiano e prolungato nel tempo come l’insegnamento.

Inoltre, secondo il governo, chiunque ha la possibilità di fare istruire i suoi bambini in una scuola privata o in casa, da parte di precettori.

Secondo il governo, le autorità nazionali usufruiscono di un grande margine di valutazione per questioni così complesse e delicate, strettamente legate a cultura e alla storia. L’esposizione di un simbolo religioso in luoghi pubblici non eccederebbe questo margine di valutazione lasciato agli Stati.

Ciò sarebbe tanto vero, secondo il governo, in quanto in Europa esiste una varietà di atteggiamenti in materia. A titolo d’esempio, in Grecia tutte le cerimonie civili e militari prevedono la presenza e la partecipazione attiva di un ministro del culto ortodosso; inoltre, il Venerdì santo, il lutto nazionale sarebbe proclamato e tutti gli uffici e commerci sarebbero chiusi, come avviene in Alsazia.

Secondo il governo, l’esposizione del crocifisso non mette in causa la laicità dello Stato, principio che è iscritto nella Costituzione e negli accordi con la Santa Sede. Non sarebbe neppure, secondo il governo, il segno di una preferenza per una religione, perché ricorderebbe solo una tradizione culturale e dei valori umanisti condivisi da altre persone rispetto ai cristiani.

In conclusione, l’esposizione del crocifisso secondo il governo, non va contro il dovere di imparzialità e di neutralità dello Stato.

D’altra parte, nota il governo, non esistono criteri europei stabiliti sul modo d’interpretare concretamente la nozione di laicità, e quindi gli Stati hanno un ampio margine discrezionale in materia.

Più precisamente, se esiste un criterio europeo sul principio della laicità dello Stato, non ce ne sono invece sulle sue implicazioni concrete e sulla sua attuazione.

Il governo chiede alla Corte di dare prova di prudenza e di astenersi quindi dal dare un contenuto preciso che va a proibire la semplice esposizione di simboli. Altrimenti, darebbe un contenuto materiale predeterminato al principio di laicità, cosa che andrebbe contro la diversità legittima degli approcci nazionali e condurrebbe a conseguenze imprevedibili.

Il governo non sostiene quindi che sia necessario, opportuno o auspicabile mantenere il crocifisso nelle sale di classe, ma semplicemente sostiene che la scelta di mantenerlo o no dipende dalla politica e risponde dunque a criteri di opportunità, e non di legalità.

Nell’evoluzione storica del diritto nazionale descritta dalla ricorrente, che il governo non contesta, occorre tuttavia capire – secondo il governo – che la Repubblica italiana, benché laica, ha deciso liberamente di conservare il crocifisso nelle aule per varie ragioni, fra cui la necessità di trovare un compromesso con le componenti di ispirazione cristiana che rappresentano una parte essenziale della popolazione e con il sentimento religioso di queste componenti.

Quanto a sapere se un insegnante sarebbe libero di esporre altri simboli religiosi in un’aula, secondo il governo, nessuna disposizione la proibirebbe.

In conclusione, il governo chiede alla Corte di respingere la richiesta.

IL PARTECIPANTE TERZO

Il Greek Helsinki monitor (“GHM”) contesta le tesi del governo. La croce, e più ancora il crocifisso, secondo il GHM non può che essere percepito come simbolo religioso.

Il GHM contesta così la dichiarazione secondo la quale occorre vedere nel crocifisso un simbolo diverso da quello religioso e in particolare un emblema condiviso di valori umanisti; ritiene anzi che simile posizione sia offensiva per la Chiesa.

Inoltre, il governo italiano non ha indicato un solo non-cristiano che sarebbe d’ accordo con questa teoria.

Infine, tutte le altre religioni vedono nel crocifisso niente altro che un simbolo religioso.

Se si segue l’ argomentazione del governo secondo la quale l’esposizione del crocifisso non richiede né alcun omaggio né alcuna attenzione, sostiene il GHM, occorrerebbe chiedersi allora perché il crocifisso viene esposto.

L’esposizione di tale simbolo potrebbe essere percepito come una “venerazione istituzionale” di quest’ultimo.

A tale riguardo, il GHM osserva che, secondo i principi direttivi di Toledo sull’insegnamento relativo alle religioni e convinzioni nelle scuole pubbliche (Consiglio di esperti sulla libertà di religione e di pensiero dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa – “OSCE”), la presenza di tale simbolo in una scuola pubblica può costituire una forma d’insegnamento implicito di una religione, ad esempio dando l’impressione che questa religione particolare è favorita rispetto alle altre.

Se la Corte, nel procedimento Folgerø, ha affermato che la partecipazione ad attività religiose può esercitare un’influenza sui bambini, allora, secondo il GHM, l’ esposizione di simboli religiosi può anch’essa averne una.

Occorre anche pensare a situazioni dove i bambini o i loro genitori potrebbero avere timore di ritorsioni nel caso decidessero di protestare.

VALUTAZIONE DELLA CORTE

Per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 2 del protocollo n. 1, nell’esercizio delle funzioni che lo Stato assume nel settore dell’istruzione e dell’insegnamento, la Corte ha individuato nella sua giurisprudenza i principi ricordati sotto che sono pertinenti nel presente procedimento (vedere, in particolare, Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca, sentenza del 7 dicembre 1976, serie A n. 23, pp 24-28, §§ 50-54, Campbell e Cosans c. Regno Unito, sentenza del 25 febbraio 1982, serie A n. 48, pp 16-18, §§ 36-37, Valsamis c. Grecia, sentenza del 18 dicembre 1996, raccolta delle sentenze e decisioni 1996-VI, pp 2323-2324, §§ 25-28, e Folgerø ed altri c. Norvegia [GC], 15472/02, CEDH 2007-VIII, § 84). (a)

Occorre leggere le due frasi dell’articolo 2 del protocollo n. 1 alla luce non soltanto l’una dell’altra, ma anche, in particolare, degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione.

Sul diritto fondamentale all’istruzione si innesta infatti il diritto dei genitori al rispetto delle loro convinzioni religiose e filosofiche e la prima frase non distingue più della seconda tra l’insegnamento pubblico e l’insegnamento privato. La seconda frase dell’articolo 2 del protocollo n. 1 mira a salvaguardare la possibilità di un pluralismo educativo, essenziale alla preservazione della società democratica così come la concepisce la Convenzione.

A causa dei poteri di uno Stato moderno, è soprattutto l’istruzione pubblica che deve realizzare quest’obiettivo.

Il rispetto delle convinzioni dei genitori deve essere reso possibile nel quadro di un’istruzione capace di garantire un ambiente scolastico aperto e favorendo l’inclusione piuttosto che l’esclusione, indipendentemente dall’origine sociale degli allievi, delle loro credenze religiose o dalla loro origine etnica.

La scuola non dovrebbe essere il teatro di attività di proselitismo o predicazione.

Dovrebbe essere un luogo di unione e confronto di varie religioni e convinzioni filosofici, dove gli allievi possono acquisire conoscenze sulle diverse tradizioni.

La seconda frase dell’articolo 2 del protocollo n. 1 implica che lo Stato, date le sue funzioni in materia d’ istruzione e d’ insegnamento, vigila affinché le informazioni o le conoscenze che appaiono nei programmi siano diffuse in modo oggettivo, critico e pluralistico.

L’articolo proibisce agli Stati di perseguire un obiettivo di indottrinamento, anche non rispettando le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori.

Questo è un limite da non superare.

Il rispetto delle convinzioni religiose dei genitori e dei bambini implicano il diritto di credere in una religione o di non credere in alcuna religione.

La libertà di credere e la libertà non di credere sono entrambe protette dall’articolo 9 della Convenzione.

Il dovere di neutralità e di imparzialità dello Stato è incompatibile con un potere qualunque di valutazione da parte di quest’ultimo sulla legittimità delle convinzioni religiose o delle modalità di espressione di queste. Nel contesto dell’insegnamento, la neutralità dovrebbe garantire il pluralismo (Folgero, cit., § 84).

Per la Corte, queste considerazioni conducono all’obbligo per lo Stato di astenersi dall’imporre, anche indirettamente, credenze nei luoghi dove le persone sono dipendenti dallo Stato o anche nei posti in cui le persone possono essere particolarmente infuenzabili.

L’istruzione dei bambini rappresenta un settore particolarmente sensibile poiché, in questo caso, il potere dello Stato è imposto verso coscienze che mancano ancora (secondo il livello di maturità del bambino) della capacità critica che permette di prendere distanza rispetto al messaggio che deriva da una scelta preferenziale manifestata dallo Stato in materia religiosa.

Applicando i principi qui sopra al presente procedimento, la Corte deve esaminare la questione intesa ad accertare se lo Stato, imponendo l’esposizione del crocifisso nelle aule, ha vegliato o meno nell’esercizio delle sue funzioni di istruzione e di insegnamento affinché le conoscenze siano diffuse in modo oggettivo, critico e pluralistico e quindi se ha o no rispettato le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori, secondo l’ articolo 2 del protocollo n. 1.

Per esaminare la questione, la Corte considererà in particolare la natura del simbolo religioso e il suo impatto su allievi di una giovane età, in questo caso i figli della ricorrente.

Infatti, nei paesi in cui la grande maggioranza della popolazione aderisce a una religione precisa, la manifestazione dei riti e dei simboli di questa religione, senza restrizione di luogo e di forma, può costituire una pressione sugli allievi che non praticano non la suddetta religione o su quelli che aderiscono a un’altra religione (Karaduman c. Turchia, decisione della Commissione del 3 maggio 1993).

Il governo giustifica l’obbligo (o il fatto) di esporre il crocifisso riferendosi al messaggio morale positivo della fede cristiana, che arriverebbe quindi a esprimere i valori costituzionali laici. Inoltre il crocifisso sarebbe una componente della storia italiana e della tradizione del paese. Attribuisce quindi al crocifisso un significato neutrale e laico in riferimento alla storia e alla tradizione italiane, strettamente legate al cristianesimo.

Il governo sostiene che il crocifisso è un simbolo religioso ma può anche rappresentare altri valori (vedere Tar del Veneto, n. 1110 del 17 marzo 2005, § 16, paragrafo 13 sopra).

Secondo questa Corte il simbolo del crocifisso ha una pluralità di significati, fra i quali il significato religioso è tuttavia predominante.

La Corte considera che la presenza del crocifisso nelle aule va al di là del semplice impiego di simboli in contesti storici specifici.

La Corte ha ritenuto in passato che il carattere tradizionale, nel senso sociale e storico, di un testo utilizzato dai parlamentari per prestare giuramento non privava il giuramento della sua natura religiosa (Buscarini ed altri c. San Marino (GC), n. 24645/94, CEDU 1999-I). 53.

La ricorrente adduce che il simbolo urta le sue convinzioni e viola il diritto dei suoi bambini di non professare la religione cattolica. Il suo convincimento ha un grado di serietà e di coerenza sufficiente perché la presenza obbligatoria del crocifisso possa essere ragionevolmente rienuta in conflitto con questo.

La ricorrente vede nell’esposizione del crocifisso il segno che lo Stato favorisce la religione cattolica.

Tale è anche il significato ufficialmente preso in considerazione nella Chiesa cattolica, che attribuisce al crocifisso un messaggio fondamentale.

Di conseguenza, l’apprensione della ricorrente non è arbitraria.

Le convinzioni della signora Lautsi riguardano così l’impatto dell’esposizione del crocifisso sui suoi bambini (paragrafo 32 sopra), all’epoca di undici e tredici anni.

La Corte riconosce che, per come viene esposto, è impossibile non osservare il crocifisso nelle aule.

Nel contesto dell’istruzione pubblica, questo è necessariamente percepito come parte integrante dell’ambiente scolastico e può di conseguenza essere considerato come “un segno esterno forte” (Dahlab c. Svizzera (dic.), n. 42393/98, CEDU 2001-V).

La presenza del crocifisso può facilmente essere considerata da allievi di qualsiasi età un segno religioso e questi si sentiranno quindi istruiti in un ambiente scolastico influenzato da una religione specifica.

Ciò che può essere gradito da alcuni allievi religiosi, può essere sconvolgente emotivamente per allievi di altre religioni o per coloro che professano nessuna religione.

Questo rischio è particolarmente presente negli allievi che appartengono a minoranze religiose.

La cosiddetta “libertà negativa” non è limitata all’assenza di servizi religiosi o di insegnamenti religiosi. Essa si estende alle pratiche e ai simboli che esprimono, in particolare o in generale, una credenza, una religione o lo stesso ateismo.

Questo diritto negativo merita una protezione particolare se è lo Stato che esprime una credenza e se la persona è messa in una situazione di cui non può liberarsi o soltanto con degli sforzi e con un sacrificio sproporzionati.

L’esposizione di uno o più simboli religiosi non possono giustificarsi né con la richiesta di altri genitori che desiderano un’istruzione religiosa conforme alle loro convinzioni, né – come il governo sostiene – con la necessità di un compromesso necessario con le componenti di ispirazione cristiana.

Il rispetto delle convinzioni di ogni genitore in materia di istruzione deve tenere conto del rispetto delle convinzioni degli altri genitori.

Lo Stato è tenuto alla neutralità confessionale nel quadro dell’istruzione pubblica obbligatoria dove la presenza ai corsi è richiesta senza considerazione di religione e che deve cercare di insegnare agli allievi un pensiero critico.

La Corte non vede come l’esposizione nelle aule di scuole pubbliche di un simbolo che è ragionevole associare al cattolicesimo (la religione maggioritaria in Italia) potrebbe servire al pluralismo educativo che è essenziale alla preservazione d’ una società democratica come la concepisce la Convenzione, e alla preservazione del pluralismo che è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale nel diritto nazionale.

La Corte ritiene che l’esposizione obbligatoria di un simbolo confessionale nell’esercizio del settore pubblico relativamente a situazioni specifiche che dipendono dal controllo governativo, in particolare nelle aule, viola il diritto dei genitori di istruire i loro bambini secondo le loro convinzioni e il diritto dei bambini scolarizzati di credere o non di credere.

La Corte considera che questa misura violi questi diritti poiché le restrizioni sono incompatibili con il dovere che spetta allo Stato di rispettare la neutralità nell’esercizio del settore pubblico, in particolare nel settore dell’ istruzione.

Perciò la Corte stabilisce che in questo caso c’è stata violazione dell’articolo 2 del protocollo n. 1 e dell’ articolo 9 della Convenzione.

La ricorrente sostiene inoltre che l’ingerenza viola anche il principio di non discriminazione, secondo l’ articolo 14 della convenzione.

Il governo contrasta questa tesi.

La Corte constata che quest’obiezione non è palesemente infondata ai sensi dell’articolo 35 comma 3 della Convenzione. Nota inoltre che non si presenta alcuna altra ragione d’irrecevibilità. Occorre dunque dichiararla ammissibile.

Tuttavia, in considerazione delle circostanze del presente procedimento e del ragionamento che l’ha condotta a constatare una violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 combinato con l’ articolo 9 della Convenzione, la Corte ritiene che non vi sia motivo di esaminare la questione anche per quanto riguarda l’articolo 14, preso isolatamente o combinato con le disposizioni sopra.

Alla fine dell’articolo 41 della Convenzione si dice che «se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto nazionale dell’alta parte contraente non permette di cancellare le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte danneggiata una soddisfazione equa».

La ricorrente sollecita il pagamento di una somma di almeno 10.000 EUR per pregiudizio morale. Il governo ritiene che una constatazione di violazione sarebbe sufficiente. In secondo luogo il governo sostiene che la somma richiesta è eccessiva e ne richiede il rifiuto o la riduzione secondo equità.

Dato che il governo italiano non ha dichiarato di essere pronto a rivedere le disposizioni che disciplinano la presenza del crocifisso nelle aule, la Corte ritiene che a differenza di ciò che fu il caso e Folgerø ed altri (sentenza summenzionata, § 109), la constatazione di violazione non può bastare in questa fattispecie.

Di conseguenza, deliberando secondo equità, accorda 5.000 EUR a titolo del pregiudizio morale.

La ricorrente chiede inoltre 5.000 EUR per le spese e costi impegnati nella procedura a Strasburgo.

Il governo osserva che la ricorrente non ha sostenuto la sua domanda e suggerisce il rifiuto di questa.

Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il rimborso delle sue spese e dei suoi costi se non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realtà, la loro necessità e il carattere ragionevole del loro tasso. Nella fattispecie, la ricorrente non ha prodotto nessun documento giustificativo in appoggio della sua domanda di rimborso.

La Corte decide quindi di respingere questa richiesta.

La Corte giudica adeguato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse sulla facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti di percentuale.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’ UNANIMITÀ:

1. Dichiara la richiesta ammissibile.

2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 2 del protocollo n. 1 esaminato con l’articolo 9 della Convenzione.

3. Stabilisce che non abbia luogo l’esame dell’obiezione riferita all’ articolo 14 preso isolatamente o combinato con l’articolo 9 della Convenzione e l’articolo 2 di Protocollo n. 1;

4. Stabilisce a) che lo Stato italiano deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a contare del giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva, in base all’articolo 44 comma 2 della Convenzione, 5.000 EUR (cinquemila euro), per danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo d’imposta; b) che a partire dalla scadenza del suddetto termine e fino al pagamento, questo importo sarà da aumentare in base a un interesse semplice pari a un tasso uguale a quello di facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile per questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale.

La Corte respinge la domanda di soddisfazione equa per l’eccedenza.

Sentenza redatta in francese, quindi comunicata per iscritto il 3 novembre 2009, in applicazione dell’articolo 77 commi 2 e 3 del regolamento.

05/nov/2009

Crocifisso braccio di ferro inutile

Da LaStampa.it

di Gian Enrico Rusconi

Il crocifisso è un pezzo d’arredamento obbligatorio dell’aula scolastica, come la carta geografica d’Italia, la fotografia del Presidente o il busto di Cavour? Oppure è uno specifico segno religioso, diventato troppo potente e problematico per essere ridotto alla «tradizione nazionale degli italiani»? Di questi italiani che non hanno più idea di che cosa significhi redenzione, salvezza, peccato ma in compenso strapazzano «le radici cristiane»? I clericali si illudono se ritengono che lo spazio pubblico, che continuano ad evocare come legittimo luogo di espressione della religione, si mantiene con una dubbia difesa giuridica della presenza del crocifisso in aula. Per questo la sentenza della Corte europea di Strasburgo suscita le solite furibonde discussioni, anziché mettere in moto un confronto ragionato di posizioni. E comportamenti coerenti. In termini giuridici la sentenza di Strasburgo è ineccepibile quando parla del «diritto dei genitori di educare i figli in linea con le loro convinzioni e con il diritto dei bambini alla libertà di religione». E’ un principio base di tutte le Costituzioni democratiche. Ma - si obietta - è esattamente quello che affermano anche i genitori cattolici che sostengono la necessità di esporre il crocifisso. In più per essi «la libertà di religione» comprende la manifestazione pubblica della loro fede, dei suoi segni e simboli. Scuola compresa. Il guaio è che ad essi non importa se questa esigenza entra in collisione con il principio su cui si fonda. E negano ad altri lo stesso diritto. Qui scatta un altro riflesso: il principio maggioritario, per cui l’esigenza dei dissenzienti o dei pochi rompiscatole (spesso considerati stravaganti o eccentrici) non viene riconosciuta o viene banalizzata.

Questo conflitto investe in profondità convinzioni ed emozioni. Ma non è una contrapposizione di valori a disvalori o assenza di valori - come pensano i clericali e gli agnostici devoti in politica. E’ importante insistere su questo punto se vogliamo andare alla sostanza del problema prima di vederlo tradotto in termini giuridici. Va respinta con energia l’accusa che chi (non credente o diversamente credente) vorrebbe rimuovere dallo spazio pubblico scolastico il segno della fede cristiana è una persona intollerante, insofferente, addirittura carica di astio contro la religione cristiana. Cristianofobica, si dice ora. Questa affermazione dovrebbe essere respinta per primi dai credenti seri. Qualcuno lo fa, ma troppo sommessamente e viene subito zittito come amico dei laicisti.

Lo stesso vale per l’accusa - su cui si insiste volentieri oggi - di rinnegare la tradizione popolare nazionale. Qualcuno non esita a parlare del crocifisso come di una componente simbolica dell’italianità. Il fondo della contraddizione è toccato dai leghisti che da una parte contestano e sbeffeggiano l’identità nazionale, e dall’altro difendono il crocifisso nelle scuole come simbolo intoccabile di tale identità.

Gli interrogativi di fondo sono due: il crocifisso è un segno religioso forte, specifico, storicamente e teologicamente inconfondibile (addirittura incompatibile) con altri? Oppure è un’immagine culturale, universale - di umanità sofferente, di amore universale? O addirittura è semplicemente uno straordinario motivo di creatività artistica e culturale di cui il nostro Paese è testimonianza eccezionale?

Se è vero il primo caso, vale il principio della libertà di coscienza. Ed è pertanto ridicola la protesta che la sentenza di Strasburgo miri a colpire una sensibilità preziosamente italiana. In realtà anni fa la stessa questione è stata affrontata e giuridicamente risolta nello stesso senso nella moderata e cristiana Germania, con un esemplare confronto tra la Corte costituzionale federale e la Corte regionale della Baviera. Se è vero il secondo caso, non si capisce perché - magari in nome del sempre declamato pluralismo dei valori - non si riconosca ad altre tradizioni culturali di essere portatrici - a pieno titolo - di umanità, tolleranza, solidarietà ecc.

A quanto dicono alcune rilevazioni, pare che alla maggioranza degli italiani ripugni l’idea di mettersi materialmente a staccare i crocifissi dalle aule cui ci si è abituati «tradizionalmente» appunto. Ma non credo che il punto sia iniziare un braccio di ferro tra autorità scolastiche, associazioni di genitori, gruppi di pressione vari per togliere o lasciare i crocifissi. La vera novità è non eludere il problema, parlarne in modo responsabile e pacato tra corpo docente, genitori e alunni stessi, soprattutto quelli delle classe superiori. Forse si farà la scoperta che i ragazzi sono più maturi di quanto non si sospetti. E soprattutto si smetta di «demonizzare» (è il caso di dirlo, in tempi di dubbi anche sul diavolo?) chi solleva problemi di civiltà giuridica - e non solo.

04/nov/2009

Segnalazione

Formamentis sul crocefisso a scuola, fantastico come al solito.

Intervista al Professor Luigi Lombardi Vallauri.

Via Devarim



Videointervista a Luigi Lombardi Vallauri from To Honolulu on Vimeo.

Fonte: Fonte: http://2honolulu.it/2009/10/videointervista-a-luigi-lombardi-vallauri/


La Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo da ragione al Prof. Vallauri contro lo Stato italiano.

Crocifisso a scuola: la reazione degli atei alle reazioni dei politici

Da Uaar.it

Si è parlato di tradizione, di identità nazionale di radici dell’italianità. Gli atei invitano perciò i politici italiani a leggere bene la sentenza della Corte europea, visto che i giudici di Strasburgo hanno già risposto a queste obiezioni, scrivendo che «il simbolo del crocifisso ha una pluralità di significati tra cui il senso religioso è predominante» e, dunque, che «la presenza dei crocifissi nelle aule va oltre l’uso di simboli in specifici contesti storici». Peraltro, sono semmai i non credenti a essere «tradizionali», visto che la presenza di non credenti nel nostro paese è documentata da 2500 anni.
Quanto all’oggetto innocuo che non offende nessuno, come dichiarato da Pierluigi Bersani neosegretario del Pd, «proprio non ci siamo: – dichiara Raffaele Carcano, segretario nazionale della Uaar – nessuno, né noi né i giudici europei, si sente offeso. Più semplicemente abbiamo detto che in un luogo di tutti non deve essere appeso un simbolo di parte. Nemmeno una statuetta di Buddha o il nostro simbolo offendono nessuno: perché non mettiamo anche quelli, allora?».
Le reazioni della politica alla sentenza sono state per gli atei «profondamente deludenti. Ricordiamo che in Italia i crocifissi in classe sono comparsi col fascismo, che in Francia non ci sono da più di un secolo e che nell’Europa protestante non esistono proprio. Al Pd, in particolare, ricordiamo che in Spagna in partito di Zapatero ha proposto di toglierlo. Noi a quale modello di laicità ci ispiriamo?».

Comunicato stampa UAAR

La battaglia su un simbolo

Da www.radicali.it

Da La Repubblica
di Stefano Rodotà

Ancora una volta una sentenza prevedibile, ben argomentata giuridicamente, non suscita le riflessioni che meritano le difficili questioni affrontate, ma induce a proteste sopra le righe, annunci di barricate, ambigue sottovalutazioni. Dovremmo ricordare che le precedenti decisioni italiane, che avevano ritenuto legittima la presenza del crocifisso nelle aule, erano state assai criticate per la debolezza del ragionamento giuridico, per il ricorso ad argomenti che nulla avevano a che fare con la legittimità costituzionale. E, considerando il fatto che la nostra Corte costituzionale aveva ritenuto inammissibile per ragioni formali un ricorso in materia, s´era parlato addirittura di una "fuga della Corte", nelle cui sentenze si potevano ritrovare molte indicazioni nel senso della illegittimità della esposizione del crocifisso.
Nella decisione della Corte europea dei diritti dell´uomo di Strasburgo, che ha ritenuto quella esposizione in contrasto con quanto disposto dalla Convenzione europea dei diritti dell´uomo, non v´è traccia alcuna di sottovalutazione della rilevanza della religione, della quale, al contrario, si mette in evidenza l´importanza addirittura determinante per quanto riguarda il diritto dei genitori di educare i figli secondo le loro convinzioni e la libertà religiosa degli alunni. La sentenza, infatti, sottolinea come la scuola sia un luogo dove convivono presenze diverse, caratterizzate da molteplici credenze religiose o dal non professare alcuna religione. Si tratta, allora, di evitare che la presenza di un "segno esteriore forte" della religione cattolica, quale certamente è il crocifisso, "possa essere perturbante dal punto di vista emozionale per gli studenti di altre religioni o che non ne professano alcuna".
Inoltre, il rispetto delle convinzioni religiose di alcuni genitori non può prescindere dalle convinzioni degli altri genitori. È in questo crocevia che si colloca la decisione dei giudici di Strasburgo che, in ossequio al loro mandato, devono garantire equilibri difficili, evitare ingiustificate prevaricazioni, assicurare la tutela d´ogni diritto.
Non si può ricorrere, infatti, all´argomento maggioritario, come incautamente aveva fatto il Tar del Veneto, che per primo aveva respinto la richiesta di togliere il crocifisso dalle aule, ricorrendo ai risultati di un sondaggio che sottolineava come la grande maggioranza degli interpellati fosse a favore del mantenimento di quel simbolo.
Un grande teorico del diritto, Ronald Dworkin, ha ricordato che «l´istituzione dei diritti è cruciale perché rappresenta la promessa della maggioranza alla minoranza che la sua dignità ed eguaglianza saranno rispettate. Quando le divisioni tra i gruppi sono molto violente, allora questa promessa, se si vuole far funzionare il diritto, dev´essere ancor più sincera». La garanzia del diritto, fosse pure quella di uno solo, è sempre un essenziale punto di riferimento per misurare proprio la tenuta di uno Stato costituzionale.
Guai a considerare la sentenza di ieri come un documento che apre un insanabile conflitto, che nega l´identità europea, che è "sintomo di una dittatura del relativismo", addirittura "un colpo mortale all´Europa dei valori e dei diritti". Soprattutto da chi ha responsabilità di governo sarebbe lecito attendersi un linguaggio più sorvegliato. Non vorrei che, abbandonandosi a queste invettive e parlando di una "corte europea ideologizzata", si volesse trasferire in Europa lo stereotipo devastante dei giudici "rossi", che tanti guai sta procurando al nostro paese. Allo stesso modo sarebbe sbagliato se il fronte "laicista" cavalcasse il pronunciamento per rilanciare una battaglia anti-cristiana.
Mantenendo lucidità di giudizio, si dovrebbe piuttosto concludere che la sentenza della Corte europea vuole sottrarre il crocifisso a ogni contesa. In questo è la sua superiore laicità. Viviamo tempi in cui la difesa della libertà religiosa non può essere disgiunta dal rispetto del pluralismo, da una riflessione più profonda sulla convivenza tra diversi. L´ossessione identitaria, manifestata anche in questa occasione e che percorre pericolosamente i territori dell´Unione europea, era lontanissima dai pensieri e dalla consapevolezza che ispirarono i padri fondatori dell´Europa, tra i quali i cattolici Alcide De Gasperi e Konrad Adenauer, che proprio quando si scrisse la Convenzione sui diritti dell´uomo nel 1950, quella sulla quale è fondata la sentenza di ieri, mai cedettero alla tentazione di ancorarla a "radici cristiane", che avrebbero introdotto un elemento di divisione nel momento in cui si voleva unificare l´Europa, anche intorno all´eguale diritto di tutti e di ciascuno. Dobbiamo rimpiangere quella lungimiranza?
Questa sentenza ci porta verso un´Europa più ricca, verso un´Italia in cui si rafforzano le condizioni della convivenza tra diversi, dove acquista pienezza quel diritto all´educazione dei genitori che i cattolici rivendicano, ma che deve valere per tutti. Libera anche il mondo cattolico da argomentazioni strumentali che, pur di salvare quella presenza sui muri delle scuole, riducevano il simbolo drammatico della morte di Cristo a una icona culturale, ad una mediocre concessione compromissoria ai partiti d´ispirazione cristiana (così è scritto nella memoria presentata a Strasburgo della nostra Avvocatura dello Stato). L´Europa ci guarda e, con il voto unanime dei suoi giudici, ci aiuta.

Nessuna legge lo prevede

Da www.LaStampa.it

di Michele Ainis

Doveva arrivare un giudice d’Oltralpe per liberarci da un equivoco che ci portiamo addosso da settant’anni e passa. In una decisione che s’articola lungo 70 punti (non proprio uno scarabocchio scritto in fretta e furia) ieri la Corte di Strasburgo ha messo nero su bianco un elenco di ovvietà.

Primo: il crocifisso è un simbolo religioso, non politico o sportivo. Secondo: questo simbolo identifica una precisa religione, una soltanto. Terzo: dunque la sua esposizione obbligatoria nelle scuole fa violenza a chi coltiva una diversa fede, o altrimenti a chi non ne ha nessuna. Quarto: la supremazia di una confessione religiosa sulle altre offende a propria volta la libertà di religione, nonché il principio di laicità delle istituzioni pubbliche che ne rappresenta il più immediato corollario.

Significa che fin qui ci siamo messi sotto i tacchi una libertà fondamentale, quella conservata per l’appunto nell’art. 9 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo? Non sarebbe, purtroppo, il primo caso. Ma si può subito osservare che nessuna legge della Repubblica italiana impone il crocifisso nelle scuole.

Né, d’altronde, nei tribunali, negli ospedali, nei seggi elettorali, nei vari uffici pubblici. Quest’obbligo si conserva viceversa in regolamenti e circolari risalenti agli Anni Venti, quando l’Italia vestiva la camicia nera. Fu introdotto insomma dal Regime, ed è sopravvissuto al crollo del Regime. Non è, neppure questo, un caso solitario: basta pensare ai reati di vilipendio, agli ordini professionali, alle molte scorie normative del fascismo che impreziosiscono tutt’oggi il nostro ordinamento. Ma quantomeno in relazione al crocifisso, la scelta normativa del Regime deve considerarsi in sintonia con la Costituzione all’epoca vigente. E infatti lo Statuto albertino, fin dal suo primo articolo, dichiarava che «la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato». Da qui figli e figliastri, come sempre succede quando lo Stato indossa una tonaca in luogo degli abiti civili.

Ma adesso no, non è più questa la nostra divisa collettiva. L’art. 8 della Carta stabilisce l’eguale libertà delle confessioni religiose, e stabilisce dunque la laicità del nostro Stato. Curioso che debba ricordarcelo un giudice straniero. Domanda: ma l’art. 7 non cita a sua volta il Concordato? Certo, e infatti la Chiesa ha diritto a un’intesa normativa con lo Stato italiano, a differenza di altre religioni (come quella musulmana) che ancora ne risultano sprovviste. Però senza privilegi, neanche in nome del seguito maggioritario del cattolicesimo. D’altronde il principio di maggioranza vale in politica, non negli affari religiosi. E d’altronde la stessa Chiesa venne fondata da Cristo alla presenza di non più di 12 discepoli. Se una religione è forte, se ha fede nella sua capacità di suscitare fede, non ha bisogno di speciali protezioni.

03/nov/2009

Meno male che Silvio c'è.

Oggi a Ballarò, Catricalà, che notoriamente non è un pericoloso comunista, ma il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha detto che in parlamento si stanno per approvare norme, proposte dalla maggioranza, che fanno rimpiangere le leggi corporativiste del ventennio fascista. Sul (mis)fatto, il ministro Michela Vittoria Brambilla, di solito assai loquace, significativamente ha taciuto.
Tali norme prevedono la chiusura corporativa dei mercati soprattutto per quanto attiene alle professioni, per esempio farmacisti e avvocati, cancellando le liberalizzazioni di Bersani, e questo in un paese dove la mobilità sociale è già molto ridotta. Tanto per dare una mano ai giovani figli di papà.
Il altri termini, è difficile che possa fare il farmacista chi non è figlio di farmacisti, è molto difficile che possa fare l'avvocato chi non è figlio di avvocati.
Ora, vorrei chiedere ai simpatizzanti del cdx, di questo centro destra liberale(??) che ha il problema di doversi confrontare con un opposizione guidata, a detta dell'ultraliberale (dis)onorevole Silvio Bersluconi, da un comunista come Bersani, se non provano un po' di imbarazzo e vergogna per aver dato il proprio voto a gente di tal fatta.
Senza offesa, s'intende.

Segnalazione

Ottimo post sulla questione del Crocefisso nelle scuole.

Teodori, una delle poche voci laiche rimaste in questo desolante paese.

Da www.diritto-oggi.it

CROCIFISSO: TEODORI, SUSSULTO LAICITA’ DA CLASSE POLITICA

(AGI) - Roma, 3 nov. - La sentenza della Corte europea di Strasburgo, che stabilisce che la presenza del crocifisso in classe in Italia e’ contrario al diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni, puo’ essere la prima di una serie di decisioni che condannano il nostro paese per la legislazione clericale e discriminatoria (dalla procreazione assistita al testamento biologico) che il parlamento ha approvato nell’ultimo decennio. E’ ora che la classe politica, a destra come a sinistra, abbia un sussulto in difesa della laicita’ dello Stato se non vuole che l’Italia venga messa al bando dall’Europa. Lo dice lo storico Massimo Teodori, autore del recente libro “Contro i clericali, Dal divorzio al testamento biologico, la grande sfida dei laici”. (AGI)

Difendiamo le tradizioni cattoliche degli italiani.

Da www.visiterome.com

"Il 14 luglio 1555 con la bolla "Cum nimis absurdum" Paolo IV istituì il ghetto, sull'esempio del quartiere ebraico di residenza obbligatoria creato a Venezia nel 1516, ma con una intransigenza controriformista priva di precedenti: gli ebrei avrebbero dovuto vivere in un quartiere separato e munito di portoni, non avere più di una sinagoga, vendere tutti i beni immobili ai cristiani, non tenere più servitù cristiana, portare il segno distintivo e, come attività economica, praticare il prestito ad un tasso imposto e la sola arte di venditore di stracci.
Le "Scole" furono ridotte a cinque (Tempio, Catalana, Castigliana, Siciliana e Nova) e raggruppate in un unico edificio, le botteghe e le abitazioni fuori dal "claustrum" progressivamente abbandonate.

La vita nel ghetto iniziò a risentire problemi di sovraffollamento quando un altro papa, Pio V, nel 1566 e nel 1569 obbligò gli ebrei a concentrarsi a Roma e ad Ancona, escludendoli dalle altre città pontificie. Clemente VIII nel 1593 aggiunse, tra i luoghi di residenza imposta, la città francese di Avignone.
Le idee di uguaglianza e libertà propugnate dalla Rivoluzione francese non avevano trovato insensibili gli ebrei romani: quando tra il 1798 e il 1799 le truppe napoleoniche proclamarono la Repubblica romana, gli abitanti del ghetto accorsero numerosi ad arruolarsi nella guardia civica.
Il 14 gennaio 1814 i francesi abbandonarono la città e, pochi giorni dopo, vi fece ritorno Pio VII, in pieno clima di Restaurazione.
Intanto l'opinione pubblica liberale a Roma e all'estero iniziava a sollecitare il papa a migliorare le condizioni di vita degli ebrei e l'abolizione del ghetto. Ma il ghetto di Roma rimase l'ultimo emblematico retaggio della discriminazione in un'epoca di principi liberali e democratici: il 20 settembre 1870 la breccia di Porta Pia segnò contemporaneamente la fine del potere temporale dei papi, l'abolizione definitiva del ghetto e la completa equiparazione degli ebrei romani agli altri cittadini"

Hanno ragione la Gelmini, Bersani e compagnia cantando: bisogna difendere le nostre tradizioni, specie quelle cattoliche, espressione di un amore universale che è sempre stato patrimonio del popolo italiano, leggi razziali comprese.
Perché il crocefisso sì e il ghetto no? Perché non rivalutarlo?
Se il ghetto è la manifestazione dell'intolleranza cattolica, della discriminazione su base religiosa, del non rispetto della libertà di religione; se è la rappresentazione simbolica e storica della violazione di valori "non negoziabili", dei valori di libertà e civiltà presenti nella nostra carta costituzionale, non si dimentichi allora che il crocefisso è stato strumento spirituale e temporale di tale violenza.

Per un Pd laico, non c'è speranza.

Bersani: "un'antica tradizione come il crocifisso non può essere offensiva per nessuno. Penso che su questioni delicate come questa qualche volta il buonsenso finisce di essere vittima del diritto"